Lo Statuto del Centro Paolo VI

Fondazione di religione "Centro Pastorale Paolo VI"

Art.1

Il Centro Pastorale Paolo VI, canonicamente eretto in Fondazione di religione con personalità giuridica per decreto dell’Ordinario Diocesano di Brescia del 15 Febbraio 1975, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nell’ordinamento italiano quale ente ecclesiastico con D.P.R. 21/07/1987. Ha sede in Brescia, Via Gezio Calini n. 30.

Art.2

2.1. Il Centro Pastorale Paolo VI non ha scopo di lucro e si propone di promuovere la formazione permanente del clero, dei religiosi, delle religiose e l'animazione apostolica del laicato.

2.2. Per conseguire i propri fini il Centro Pastorale Paolo VI accoglie, secondo lo stile ecclesiale cattolico, le attività di formazione permanente del clero, dei religiosi, delle religiose nonché le attività dei laici conformi ai principi della religione cattolica.

2.3. Il Centro Pastorale Paolo VI è sede ordinaria delle riunioni degli Organismi Collegiali Diocesani nonché delle Commissioni e delle attività promosse nei diversi ambiti della Curia Diocesana.

2.4. Le finalità del Centro Pastorale Paolo VI si raggiungono anche attraverso l'accoglienza:

a) dei corsi sistematici per il giovane clero;

b) delle varie attività spirituali e culturali per sacerdoti, religiosi, religiose e laici;

c) delle iniziative per la catechesi e l’educazione cristiana di associazioni e gruppi che operano nello spirito dell'apostolato;

d) delle persone che, rispettando i principi e le finalità del Centro Pastorale Paolo VI richiedono ospitalità.

2.5. Il Centro Pastorale Paolo VI, più in generale, cura la promozione di tutte quelle iniziative, compatibili con le proprie finalità, richieste dai segni dei tempi nello spirito del Concilio Vaticano II

Art.3

Per conseguire i propri fini il Centro Pastorale Paolo VI può avvalersi anche dell’opera di sacerdoti, religiosi, religiose, laici a ciò incaricati dall’Ordinario Diocesano.

I sacerdoti nominati dall’ Ordinario Diocesano a servizio del Centro Pastorale Paolo VI risiedono presso il Centro stesso. Possono altresì risiedervi altri sacerdoti su espressa indicazione dell’ Ordinario Diocesano.

Art.4

Il patrimonio del Centro Pastorale Paolo VI è costituito da:

a) i beni immobili già menzionati nel decreto di erezione del 15 Febbraio 1975 e rappresentati, in particolare, dal complesso immobiliare ove il Centro Pastorale Paolo VI esercita le sue attività, sito in Brescia, Via Gezio Calini n. 30 e delimitato dalle Vie Gezio Calini, Antonio Callegari, Alessandro Monti, già sede del Seminario Santangelo di Brescia;

b)    una dotazione di titoli di Stato dell’importo nominale di €.11.000,00.= (Euro Undicimila/00), acquistati anche con i mezzi provenienti dall’elargizione a suo tempo fatta dal Sommo Pontefice Paolo VI e menzionata nel decreto di erezione del Centro Pastorale Paolo VI;

c) le elargizioni, a qualsiasi titolo, fatte da Enti o da privati con espressa destinazione al patrimonio;

d) i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo con espressa destinazione al patrimonio;

e)    le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Presidenza, con proprie deliberazioni, disponga di destinare al patrimonio.

Art.5

Il Centro Pastorale Paolo VI, salvo quanto previsto al precedente articolo 4), per conseguire i fini suoi propri:

a) dispone dei redditi del patrimonio;

b) raccoglie offerte, accetta sovvenzioni, contributi, donazioni;

c) con il consenso dell’Autorità Ecclesiastica competente e in conformità delle leggi civili può ricevere eredità;

d) dispone degli eventuali proventi attinenti le attività con le quali si realizzano le finalità del Centro Pastorale Paolo VI.

Il Centro Pastorale Paolo VI, con apposita delibera del Consiglio di Presidenza e con esplicita approvazione degli organi di tutela della Autorità Ecclesiastica, potrà contrarre prestiti con istituti di credito sia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sia per le specifiche sue attività.

L’esercizio finanziario del Centro Pastorale Paolo VI ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di Giugno successivo all’anno di competenza, il Presidente presenterà all’ Ordinario Diocesano il bilancio del Centro Pastorale Paolo VI.

 

Art.6

Organi del Centro Pastorale Paolo VI sono: il Consiglio di Presidenza, il Rappresentante del Vescovo, il Collegio dei Revisori.

Le cariche di Presidente del Consiglio di Presidenza, di Consigliere, non investito di particolari incarichi, nonché di Revisore sono assunte a titolo gratuito.

A prescindere da quanto previsto ai successivi punti 7, 8 e 9 i membri degli Organi del Centro Pastorale Paolo VI decadono immediatamente dal loro incarico qualora ciò venga richiesto dall’Ordinario Diocesano oppure nel caso in cui si dimetta la maggioranza dei membri.

Art.7

Il Consiglio di Presidenza è composto da nove membri nominati dall’Ordinario Diocesano che indica, fra questi, anche il Presidente ed il Rappresentante del Vescovo del Centro Pastorale Paolo VI.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza ed è il Legale Rappresentante del Centro Pastorale Paolo VI.

Il Consiglio di Presidenza rimane in carica cinque anni, comunque con scadenza rapportata a quella degli Organismi Collegiali Diocesani; i suoi componenti possono essere riconfermati.

Al Consiglio di Presidenza compete l’amministrazione del Centro Pastorale Paolo VI e, quindi, tra l’altro:

a) approva, entro il mese di Aprile il bilancio annuale;

b) approva gli indirizzi strategici del Centro Pastorale Paolo VI;

c) delibera gli atti di amministrazione straordinaria con provvedimenti che divengono esecutivi solo dopo l’approvazione dell’Autorità Ecclesiastica;

d) provvede, se del caso, all’emanazione di un apposito regolamento interno per disciplinare gli aspetti organizzativi e di gestione del Centro Pastorale Paolo VI nonché gli aspetti operativi del presente statuto;

e) delibera in merito agli atti che comportino modifiche del patrimonio;

f)  delibera l’assunzione ed il licenziamento di dirigenti e quadri.

Il Consiglio di Presidenza può delegare i propri poteri, compreso quello di rappresentanza, tranne quanto previsto ai precedenti punti a), b), c), d), e) ed f) ad uno o più Amministratori Delegati, anche con facoltà del Delegato di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Presidenza delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica.

Ogni delibera è valida se presa a maggioranza semplice dei presenti.

Art.8

Il Rappresentante del Vescovo è un Presbitero Diocesano, dura in carica cinque anni, e comunque con scadenza rapportata a quella degli Organismi Collegiali Diocesani e può essere riconfermato.

Il Rappresentante del Vescovo ha il compito di curare:

  • lo stile ecclesiale delle iniziative promosse o accolte, nonché dell’ospitalità;
  • la vigilanza per il buon andamento del Centro Pastorale Paolo VI;
  • lo spirito di comunione e di collaborazione tra sacerdoti, religiosi, religiose e laici operanti nel Centro Pastorale Paolo VI.

I sacerdoti, i religiosi, le religiose ed i laici operanti nel Centro Pastorale Paolo VI a qualsiasi titolo, dovranno conformarsi alle indicazioni del Rappresentante del Vescovo espresse nel perseguimento di detti suoi compiti.

Art.9

9.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, tutti nominati dal Vescovo di Brescia che designa anche il Presidente del Collegio, dei quali almeno uno iscritto nel registro dei revisori legali ed almeno un altro in possesso dei requisiti previsti dalla legge per rivestire la carica di sindaco di società.

9.2. Compete al Collegio dei Revisori:

a) vigilare sul rispetto delle norme statutarie e di quelle civili,

b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla coerenza della gestione con le finalità statutarie,

c) verificare la contabilità e, quindi, il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo nella loro rispondenza alle risultanze contabili e nei principi utilizzati nonché nella loro capacità di rappresentare fedelmente e compiutamente la situazione dell’Istituto ed i fatti avvenuti,

d) predisporre la Relazione dei Revisori al Bilancio consuntivo.

9.3. Al Collegio possono essere affidate dal Vescovo di Brescia o dal Consiglio di Presidenza  altre funzioni di vigilanza in ordine all’osservanza delle normative canoniche e civili.

9.4. La rinuncia dei membri è efficace dal momento in cui è accettata dal Vescovo di Brescia. In caso di sostituzione di un membro il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, anche per rinunce accettate dal Vescovo, decade l’intero Collegio.

9.5. I Revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

9.6. La Relazione del Collegio dei Revisori è predisposta annualmente ed è trasmessa all’Ordinario diocesano.

9.7. Qualora il Collegio dei Revisori rilevi irregolarità nella gestione, il Presidente del Collegio dei Revisori ne informa tempestivamente il Presidente della Fondazione e, nel caso di irregolarità gravi, ne informa altresì il Vescovo, ove non abbia provveduto il Presidente della Fondazione.

Art.10

Il Centro Pastorale Paolo VI è costituito senza limiti di durata.

In caso di estinzione, per qualsiasi causa, del Centro Pastorale Paolo VI, il patrimonio sarà devoluto all’Ente Diocesi di Brescia ovvero ad altro Ente indicato dall’Ordinario Diocesano.

Art.11

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, vengono richiamate le norme del Codice di Diritto Canonico e le leggi civili concernenti le Fondazioni di religione e di culto e gli enti ecclesiastici in genere.